Vendita autovetture tra privati – Norme e cautele
Attingendo a un decalogo prodotto da Unasca (Un.Naz.Autoscuole), abbiamo ritenuto utile sintetizzare le norme e i consigli per evitare rischi fiscali, civili e penali quando si volesse vendere un autoveicolo.
• Sotto il profilo normativo, la vendita del proprio veicolo comporta la sottoscrizione di una “Dichiarazione di vendita”, con la propria firma autenticata;
• tale dichiarazione è trascritta sul retro del CdP (Certificato di Proprietà) che, al momento della sottoscrizione, de- ve contenere una marca da bollo da 16 euro e i dati del compratore (controllare l’attualità del valore della marca): per tanto non bisogna mai sottoscrivere in bianco, sulla fiducia; se per caso, infatti, la marca non venisse applicata, si può essere poi sanzionati dall’Agenzia delle Entrate;
• si può effettuare la sottoscrizione su un documento diverso dal CdP solo se questo fosse stato smarrito, oppure si fosse deteriorato o se si possedesse ancora il vecchio “Foglio complementare”. Oppure ancora se si trattasse di un’eredità (con autenticazione notarile). Ma anche in tale caso il documento deve essere compilato integralmente, compren dendo cioè la dichiarazione di vendita, i dati dell’acquirente e quelli del veicolo, nonché il prezzo di cessione. An- che in questi casi, tuttavia “mai sottoscrivere in bianco”;
• la sottoscrizione va inoltre fatta a favore di chi acquista e non di terzi e- ventualmente indicati da questo ultimo;
• non consegnare mai la carta di circolazione senza avere sottoscritto la dichiarazione di vendita;
* effettuare la sottoscrizione “alla presenza di una persona abilitata per legge ad autenticarla” e in un ufficio/studio in cui tale soggetto sia titola re o dipendente;
• farsi rilasciare una fotocopia della vendita sottoscritta, con l’autentica della propria firma;
• tale autentica costituisce “data certa” della cessione e preserva da ogni responsabilità civile, penale, ammini- strativa, tributaria e assicurativa, relative alla proprietà, alla detenzione e all’uso del veicolo, soprattutto in considerazione dell’art.386 del Regolamento Esecutivo del Codice della Strada che, con la data anteriore dell’atto di vendita, prevede la dimostrazione dell’estraneità a eventuali violazioni delle norme stradali;
• si consiglia di non sottoscrivere più di una volta documenti diversi dal Certificato di Proprietà o, in casi del tutto particolari, di farsi rilasciare motivazioni scritte, controllando che non siano state apposte modifiche ai dati del compratore e del veicolo;
• rifiutare poi sottoscrizioni da effettuare in luoghi diversi da quelli sopra descritti (come ad es. presso concessionarie, uffici comunali o Sportelli telematici), in violazione delle norme di legge, non validi ai fini dello scarico di responsabilità e col rischio di coinvolgimenti penali per il reato di falso nella dichiarazione di vendita;
* La dichiarazione di vendita va trascritta entro 60 gg. dall’autentica al PRA (Pubblico Registro automobilistico), ai sensi dell’art.94 del CdS. Dopo tale periodo controllare, presso il PRA o tramite uno Studio di consulenza automobilistica, l’avvenuta annotazione del passaggio di proprietà.